1. Ambito di applicazione delle CGC
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutte le dichiarazioni di volontà nonché a tutti i contratti nonché atti negoziali e a quest’ultimi assimilabili, compiuti da Vogel Event Solutions GmbH, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg (di seguito denominata “VES”), nei confronti dei partecipanti (di seguito denominati “Partecipante”) agli eventi organizzati da VES. Per “Eventi” si intende qualsiasi tipologia di eventi in presenza, in modalità digitale o ibrida (ad es. fiere, seminari, attività di formazione, ecc.).
1.2. Le condizioni generali del Partecipante, divergenti o contrastanti con le presenti CGC, trovano applicazione solo qualora siano state approvate per iscritto da VES. Ciò vale anche se VES – pur essendo a conoscenza di tali condizioni generali di contratto – esegue le prestazioni senza riserve.
1.3. VES può modificare le presenti CGC per giusta causa, anche se tale facoltà di modifica non si applica agli obblighi contrattuali essenziali. Le modifiche verranno comunicate al Partecipante per iscritto o in forma elettronica. Il Partecipante può opporsi alla versione aggiornata entro due (2) settimane dalla ricezione della comunicazione. Dopo il ricevimento della comunicazione, la prosecuzione del rapporto contrattuale senza sollevare obiezioni si intende quale accettazione delle modifiche. Nel caso concreto, un’obiezione ingiustificata alle CGC può costituire causa di recesso straordinario.
1.4. Le presenti CGC si applicano nella versione vigente al momento della stipula del negozio giuridico o della costituzione di un rapporto giuridico assimilabile. Salvo patto contrario e laddove il Partecipante è un imprenditore ai sensi del §14 BGB (Codice civile tedesco), le presenti CGC ai applicano altresì a tutti i futuri negozi giuridici o rapporti ad essi assimilabili, anche se non vengono nuovamente ed espressamente pattuite.
2. Stipula del contratto e iscrizione
2.1. Le proposte di VES costituiscono un invito al Partecipante a presentare una proposta finalizzata alla stipula di un contratto.
2.2. Ai fini della partecipazione a tutti gli Eventi è necessaria la previa iscrizione online tramite il portale delle prenotazioni dietro accettazione delle CGC. L’iscrizione a un Evento va trasmessa dal Partecipante a VES secondo le modalità previste e costituisce una proposta vincolante finalizzata alla conclusione di un contratto relativo all’Evento prescelto. Le informazioni richieste al Partecipante nell’ambito dell’iscrizione vanno conferite in maniera veritiera.
2.3. Il contratto relativo all’Evento prescelto si perfeziona con l’invio al Partecipante della conferma di prenotazione da parte di VES. VES si riserva di negare al Partecipante il consenso a prendere parte all’Evento prenotato laddove, con riferimento alla persona del Partecipante, sussistano motivi ostativi a tale autorizzazione. In tale evenienza, non sussiste alcun diritto al rilascio dell’autorizzazione in capo al Partecipante. Il rifiuto dell’autorizzazione e i relativi motivi verranno comunicati al Partecipante in forma scritta.
3. Rapporti contrattuali e contenuti del contratto
3.1. Il Partecipante può prenotare da VES prestazioni e contenuti di ciascun Evento. Nella conferma di prenotazione verranno definiti il contenuto e l’entità delle prestazioni che VES è tenuta a erogare.
3.2. Le prestazioni e i contenuti dovuti da VES ai sensi del punto
3.1 saranno di seguito anche denominati in maniera univoca “Prestazioni” o “Oggetto della prestazione”. VES non garantisce il raggiungimento di uno specifico successo economico.
3.3. VES può, a propria discrezione, eseguire le Prestazioni direttamente nonché ricorrere, nella loro erogazione, a soggetti terzi esperti, in qualità di ausiliari, e/o sostituire tali Prestazioni.
3.4. Gli accordi contrattuali pattuiti tra le parti sono correlati tra di loro nel seguente ordine:
- conferma di prenotazione inclusi eventuali allegati,
- le presenti CGC nella versione attualmente in vigore,
- disposizioni di legge. In presenza di eventuali contraddizioni, le condizioni contrattuali trovano applicazione nel suddetto ordine.
4. Partecipazione
4.1. La conferma di prenotazione di un Evento, comunicata da VES al Partecipante, è relativa soltanto al Partecipante che ha effettuato la prenotazione. In caso di impedimento personale, il Partecipante può designare una persona che lo sostituisca, che, previo consenso da parte di VES, potrà sostituirlo nella partecipazione all’Evento.
4.2. VES può revocare l’autorizzazione, qualora essa sia stata conferita sulla base di dati errati o incompleti oppure nel caso in cui i requisiti occorrenti vengano meno in un secondo momento.
4.3. Il Partecipante si impegna a osservare e rispettare il regolamento interno del gestore della struttura presso la quale si tiene l’Evento.
4.4. Nel caso in cui una persona giuridica si registri in qualità di Partecipante a un Evento, la partecipazione è consentita a un collaboratore di tale persona giuridica.
5. Cancellazione, modifiche
5.1. Cancellazione delle attività di formazione di Vogel Akademie (seminari in presenza, eventi in modalità ibrida, webinar live, webinar, e-learning): salvo diversamente stabilito o pattuito nella conferma di prenotazione, il Partecipante può cancellare la partecipazione all’Evento rispettando l’obbligo della forma scritta. In caso di cancellazione, il Partecipante è tenuto a corrispondere a VES un indennizzo forfettario, scaglionato come qui di seguito riportato:
- cancellazione fino a 21 giorni prima del seminario: 25% della quota di partecipazione,
- cancellazione fino a 14 giorni prima del seminario: 50% della quota di partecipazione,
- cancellazione meno di 14 giorni dal seminario: 100% della quota di partecipazione.
5.2. Cancellazione di seminari in house e offerte individuali (consulenza, prenotazioni Keynote, soluzioni consulting): salvo diversamente stabilito o pattuito nell’incarico o nella relativa conferma, il Partecipante o committente ha la facoltà di cancellare per iscritto la propria partecipazione all’Evento. In caso di cancellazione, egli è tenuto a corrispondere a VES un indennizzo forfettario, scaglionato come qui di seguito riportato:
- cancellazione fino a sei (6) mesi prima del seminario: 50 % del corrispettivo pattuito,
- cancellazione da tre (3) mesi a meno di sei (6) mesi dal seminario: 75 % del corrispettivo pattuito,
- cancellazione meno di 3 mesi dal seminario: 100 % del corrispettivo pattuito.
5.3. Cancellazione di tutti i restanti eventi a pagamento: salvo diversamente stabilito o pattuito nella conferma di iscrizione, il Partecipante può cancellare per iscritto la partecipazione all’Evento. In caso di cancellazione, il Partecipante è tenuto a corrispondere a VES un indennizzo forfettario, scaglionato come qui di seguito riportato:
- cancellazione fino a tre (3) mesi prima dell’Evento: 79,00 € + IVA o in alternativa 100 % della quota di partecipazione se l’importo è minore di 79,00 € + IVA.
- cancellazione meno di tre (3) mesi dall’Evento: 50% della quota di partecipazione
- cancellazione meno di due (2) giorni dall’Evento o in caso di mancata partecipazione il giorno stesso dell’Evento: 100% della quota di partecipazione.
5.4. In tutti i casi contemplati dai commi 5.1., 5.2. e 5.3. il Partecipante o committente può dimostrare che, per effetto della cancellazione, VES non ha subito alcun danno o che questo è minore dei corrispettivi sovra menzionati.
5.5. VES ha altresì la facoltà di modificare l’Evento per giusta causa (ad es. modifiche di programma, modalità (in presenza, ibrida o digitale), orario o calendario, luogo o struttura, docenti), laddove ciò non rappresenti un pregiudizio eccessivo per il Partecipante. Modifiche essenziali verranno comunicate in forma scritta separata da VES al Partecipante. Tutte le modifiche verranno pubblicate anche sul sito web. Spetta al Partecipante informarsi anche direttamente su tali modifiche.
6. Diritto di recesso speciale
6.1. In caso di gravi violazioni delle disposizioni contrattuali o del regolamento interno nonché in caso di gravi turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, VES ha la facoltà di recedere senza preavviso dal rapporto contrattuale previa diffida espressa in forma scritta o orale. L’obbligo di diffida viene meno qualora, nel caso concreto, essa non abbia prospettive di successo e non sia ragionevole pretendere che VES attenda ulteriormente.
6.2. Nel caso in cui VES eserciti il diritto di recesso speciale nel corso di un Evento, il Partecipante è tenuto a lasciare immediatamente i locali o l’Evento; in caso di una partecipazione da remoto a un Evento in modalità ibrida o digitale, il Partecipante è tenuto a disconnettersi dalla relativa piattaforma. Qualora il Partecipante non ottemperi a tale intimazione, VES è legittima a procedere all’allontanamento a spese e rischio del Partecipante.
6.3. Restano salvi eventuali diritti di recesso straordinario in capo al Partecipante.
7. Assenza del DIRITTO DI RECESSO per i CONSUMATORI
In linea di principio, ai consumatori ai sensi del § 13 BGB (Codice civile tedesco) spetta un diritto di recesso dai contratti stipulati a distanza tramite un’interfaccia utente online o un sito web. Tuttavia, per gli Eventi proposti da VCG, dietro applicazione e pattuizione delle presenti CGC, vigono diverse disposizioni: per gli eventi di VCG e per i relativi biglietti venduti si tratta di servizi correlati ad attività ricreative che si tengono a una data ben precisa. Per essi non sussiste alcun diritto di recesso ai sensi delle disposizioni di legge (cfr. § 312g comma 2 n. 9 BGB, Codice civile tedesco).
8. Esigibilità dei pagamenti
8.1. La quota di partecipazione pattuita è esigibile prima dell’Evento alla ricezione della fattura.
8.2. Qualora il Partecipante non provveda al pagamento entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura, VES ha la facoltà di escluderlo dall’Evento. Resta salvo l’obbligo di corrispondere il pagamento della quota di partecipazione pattuita.
8.3. Sono a carico del Partecipante le spese di viaggio di andata e ritorno, di pernottamento e spese simili. Qualora un Evento non abbia luogo, le suddette spese non possono essere fatte valere quale danno nei confronti di VES.
9. Prestazioni online per Eventi in formato ibrido e digitale
9.1. Accesso alla piattaforma online dell’Evento, requisiti di sistema
9.1.1. Oggetto della prenotazione di Prestazioni correlate a eventi digitali o alla parte digitale di eventi in formato ibrido è, di norma, la fornitura di accesso alla piattaforma dell’Evento nonché l’utilizzo delle funzionalità della stessa e, all’occorrenza, la fornitura di uno spazio di archiviazione, nel volume concordato, per i dati accessibili al Partecipante su tale piattaforma.
9.1.2. VES non mette a disposizione del Partecipante alcun software di accesso. Di norma, l’accesso avviene tramite un browser, supportato dalla piattaforma dell’Evento, che soddisfa i requisiti di sistema di VES o un’applicazione software scaricabile. Salvo diversamente indicato nella descrizione delle prestazioni del relativo pacchetto dell’Evento, valgono i requisiti di sistema di VES. Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema consultare Requisiti di sistema – Legal Cockpit.
9.1.3. I requisiti di sistema sono parte integrante del contratto. Prima della partecipazione all’Evento digitale o ibrido il Partecipante è tenuto a verificare, in tempo utile, la possibilità di stabilire una connessione alla piattaforma dell’Evento nonché, all’occorrenza, di eliminare, per tempo, i malfunzionamenti tecnici rientranti nella propria sfera di responsabilità. Nel caso in cui non sia possibile stabilire una connessione tecnica alla piattaforma dell’Evento, è tenuto a informare VES in tempo utile.
9.1.4. VES non è tenuta a fornire il browser e/o a garantirne la funzionalità.
9.1.5. Il Partecipante adotta tutte le misure necessarie per impedire l’accesso alla piattaforma dell’Evento a persone non autorizzate.
9.2. Disponibilità della piattaforma dell’Evento, ulteriori livelli di servizio
9.2.1. VES garantisce la disponibilità della piattaforma dell’Evento incluse l’accessibilità e la raggiungibilità tecnica per il Partecipante, necessaria alla partecipazione.
9.2.2. VES non risponde per guasti, sospensioni o indisponibilità di servizio,
a. di cui VES non è tenuta a rispondere, in particolare limitazioni di servizio relative a indisponibilità e/o guasti di impianti tecnici e/o di componenti di rete, che non rientrano nella sfera di responsabilità di VES; tra cui si annoverano
- indisponibilità di servizio causate da attacchi informatici esterni. Ciò non vale nel caso in cui VES sia tenuta all’impiego di programmi antivirus e questi, al momento dell’attacco informatico, non siano conformi allo stato dell’arte;
- indisponibilità di servizio causate da un uso non corretto del software o hardware da parte del Partecipante e
b. relativi agli interventi di manutenzione, concordati con il Partecipante oppure imprevisti e necessari, di cui VES non è tenuto a rispondere, nonché a soluzioni alternative pattuite (ad es. utilizzo di un’altra piattaforma per l’Evento).
9.2.3. Il Partecipante è tenuto a segnalare tempestivamente guasti, limitazioni di disponibilità o indisponibilità di servizio, che rileva, alla persona di contatto indicata da VES oppure al servizio di assistenza di VES competente per l’Evento. In caso di malfunzionamenti, VES si impegna a intervenire entro tempi ragionevoli e congrui nonché a adottare le misure necessarie per eliminarli sempre che il guasto rientri nella sfera di responsabilità di VES.
9.3. Obblighi del Partecipante, responsabilità per contenuti illeciti, rispetto delle condizioni quadro giuridiche
9.3.1. Il Partecipante, nell’ambito dell’utilizzo da parte sua di funzioni e strumenti digitali di presentazione sulla piattaforma dell’Evento, risponde per il verificarsi di episodi di natura razzista, discriminatoria, pornografica, lesiva della tutela dei minori, politicamente estremista o comunque illecita, oppure episodi contrari a disposizioni o prescrizioni amministrative, nonché per la creazione e/o l’archiviazione, a lui imputabili, di tali dati sul server del gestore della piattaforma dell’Evento. In particolare, al Partecipante è fatto divieto di compiere le seguenti azioni sulla piattaforma dell’Evento:
- creazione, diffusione, offerta e promozione di contenuti, servizi e/o prodotti pornografici nonché contrari alle leggi in materia di tutela dei minori, protezione dei dati e/o a qualsiasi ulteriore disposizione di legge e/o aventi carattere fraudolente;
- utilizzo di contenuti che offendono o calunniano VES o terzi o che sono in grado di compromettere la reputazione di VES;
- utilizzo, messa a disposizione e diffusione di contenuti, servizi e/o prodotti, tutelati da legge o gravati da diritti di terzi (ad es. diritti d’autore) senza averne espressa autorizzazione.
9.3.2. Inoltre, è fatto divieto al Partecipante, indipendentemente da un’eventuale violazione di legge, di compiere le seguenti attività, durante l’inserimento dei propri contenuti tramite le funzionalità della piattaforma dell’Evento nonché nel corso della comunicazione con gli altri partecipanti e/o moderatori (ad es. tramite invio di messaggi personali, partecipazione a forum di discussione o pubblicazione di commenti nella bacheca degli ospiti):
- diffusione di virus, trojan e altri file malevoli;
- diffusione di mail junk o spam nonché di messaggi a catena;
- diffusione di contenuti o comunicazioni allusivi, offensivi, di natura sessuale, osceni o diffamatori, nonché di contenuti o comunicazioni atti a promuovere o sostenere (esplicitamente o implicitamente) il razzismo, il fanatismo, l’odio, la violenza fisica o il compimento di atti illeciti;
- molestie nei confronti degli altri partecipanti e/o moderatori, ad es. mediante contatti personali ripetuti in assenza di riscontro o malgrado la volontà contraria espressa dalla persona contattata, nonché la promozione o il sostegno di tali comportamenti molesti;
- invito rivolto ad altri clienti, partecipanti e/o moderatori a comunicare password o dati personali per finalità commerciali, illegali o illecite;
- diffusione e/o riproduzione pubblica dei contenuti disponibili sulla piattaforma dell’Evento, salvo che il Partecipante non ne abbia ricevuto espressa autorizzazione dall’autore.
9.3.3. Il Partecipante garantisce di essere titolare di tutti i diritti, in particolare di quelli d’autore, di uso e diritti connessi, relativamente ai contenuti che ha pubblicato. Nel caso in cui il Partecipante non sia l’autore dei contenuti da lui stesso pubblicati, garantisce di essere titolare dei relativi diritti di uso senza alcuna limitazione. Il Partecipante garantisce di essere titolare di diritti illimitati di utilizzazione economica e che i contenuti trasmessi sono liberi da diritti di terzi, nonché assicura che la raffigurazione di persone non viola alcun diritto di personalità. Il Partecipante garantisce di aver acquisito i diritti di tutti gli autori, titolari dei diritti connessi, titolari dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri aventi diritto, necessari alla pubblicazione, utilizzazione economica e accessibilità al pubblico. In particolare, garantisce che le persone raffigurate abbiano espressamente autorizzato l’utilizzazione economica e lo sfruttamento della propria immagine nell’ambito promozionale tramite il profilo del Partecipante.
9.3.4. Il Partecipante rispetta le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali Il Partecipante è responsabile, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), per i dati personali da lui trattati, ad es. per i dati relativi ad altri Partecipanti aggiunti (ove pattuito). Al Partecipantesi fa presente che, in caso di partecipazione online a un Evento, potrebbe essere tenuto, nel caso concreto, a seconda della piattaforma dell’Evento utilizzata, ad accettare separatamente le condizioni d’uso e l’informativa sulla protezione dei dati della relativa piattaforma.
10. Garanzia
Qualora le Prestazioni di VES abbiano natura di contratto d’opera, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
10.1. Il Partecipante è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a VES eventuali vizi della Prestazione. Laddove sia possibile eliminare i vizi con un dispendio non sproporzionato, VES ha la facoltà di eliminare quei vizi di cui è tenuta a rispondere.
10.2. Si è in presenza di un vizio solo qualora l’Oggetto della prestazione non presenti la qualità contrattualmente pattuita oppure non sia idoneo all’uso previsto dal contratto. Scostamenti di lieve entità non costituiscono alcun vizio.
10.3. In caso di rifiuto, impossibilità, mancata riuscita o ritardo inaccettabile nell’eliminazione dei vizi, il Partecipante può, a propria discrezione, pretendere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del corrispettivo.
10.4. I diritti di garanzia per vizi spettanti al Partecipante si prescrivono entro sei (6) mesi dall’accettazione della relativa prestazione.
10.5. È escluso il diritto del Partecipante di provvedere in proprio.
10.6. Per i danni conseguenti a vizi, VES risponde solo in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità contemplate dalle presenti CGC. Tuttavia, tale limitazione di responsabilità non trova applicazione qualora sia stata garantita una determinata caratteristica che includa il danno occorso, conseguente al vizio, e nel caso in cui tale danno sia imputabile alla mancanza della caratteristica garantita.
11. Responsabilità
11.1. Salvo diversamente stabilito nelle restanti disposizioni, VES risponde nei confronti del Partecipante per il risarcimento del danno, in seguito a violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali solo in caso di dolo o colpa grave.
11.2 In caso di colpa lieve, VES risponde solo per violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo cardinale), laddove la responsabilità sia limitata a un danno contrattuale tipicamente prevedibile. Per obblighi cardinali si intendono quegli obblighi il cui adempimento è condizione necessaria per la corretta esecuzione del presente contratto nonché sul cui rispetto l’altra parte può, di norma, fare affidamento.
11.3 In caso di danni indiretti, atipici e imprevedibili, la responsabilità è limitata all’importo dei corrispettivi contrattuali versati, nell’ambito del rapporto contrattuale concreto, dal Partecipante a VES nel periodo di due (2) anni antecedenti il verificarsi dell’evento dannoso. In caso di danni conseguentie di mancato guadagno, la responsabilità è limitata al danno contrattuale, tipicamente prevedibile.
11.4 Le limitazioni di responsabilità valgono anche per i rappresentanti legali, i dirigenti e gli ausiliari di VES.
11.5 Le limitazioni contemplate dal punto 11.1 fino a 11.4 non trovano applicazione in caso di responsabilità per lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute.
11.6 VES non risponde per le informazioni fattuali, riportate nell’Oggetto della prestazione e relative ai prodotti del Partecipante, né per la tutelabilità di idee, proposte, piani, bozze e altro, forniti nell’ambito dell’incarico, in ottemperanza alla normativa in materia di diritto d’autore, disegni e modelli, marchi o altri segni distintivi.
12. Riservatezza e protezione dei dati
12.1. Il Partecipante autorizza VES al trattamento dei dati trasmessi in correlazione al rapporto commerciale in conformità alle leggi vigenti sulla protezione dei dati.
Iscrivendosi a un Evento di VCG il Partecipante esprime il proprio consenso all’inserimento dei propri dati di contatto (funzione, nome, cognome, ragione o denominazione sociale e indirizzo sociale) in un elenco dei partecipanti, che può essere pubblicato nell’ambito dell’Evento. Tale elenco viene fornito ai partecipanti all’Evento esclusivamente per finalità di networking. Il Partecipante ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la propria autorizzazione con effetto futuro.
12.2. Il nostro modello di business prevede che i nostri Eventi vengano finanziati con l’ausilio di sponsor e partner di cooperazione, che ricevono in cambio i dati dei partecipanti, generalmente accessibili a tutti. In dettaglio:
- nome/cognome,
- funzione,
- ragione/denominazione sociale, indirizzo della società
- livello di carriera
- divisione aziendale
- settore.
I partner e gli sponsor che ricevono i dati del Partecipante sono riportati nella pagina, costantemente aggiornata, di iscrizione all’Evento prescelto. Si fa presente al Partecipante che, qualora il destinatario dei dati abbia la propria sede sociale al di fuori della UE, è possibile che il livello di protezione dei dati, ivi vigente, sia lievemente più basso.
Il Partecipante può revocare l’utilizzo dei propri dati a fini informativi in qualsiasi momento e per iscritto indicando il suo indirizzo completo e la relativa proposta di Evento/ attività di formazione, indirizzando la revoca a Vogel Event Solutions GmbH, Divisione Events, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg, e-mail: events@vogel.de nonché può apportare modifiche ai propri dati.
13. Cessione e compensazione
Il Partecipante può trasferire diritti e obblighi derivanti dal presente contratto solo previo consenso scritto di VES. Il Partecipante può compensare i crediti di VES soltanto con crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
14. Causa di forza maggiore o altri avvenimenti
Cause di forza maggiore o altri avvenimenti imprevedibili, ineluttabili o inevitabili, di cui VES non è tenuta a rispondere e che rendono notevolmente più gravosa o temporaneamente impossibile un’esecuzione delle Prestazioni contrattuali (tra cui si annoverano anche pandemie, scioperi, serrate e disposizioni amministrative) conferiscono a VES il diritto di rinviare la fornitura delle Prestazioni per la durata dell’impedimento più un congruo periodo di tempo necessario a riavviare l’esecuzione. VES informerà tempestivamente il Partecipante del verificarsi di impedimenti alla Prestazione. Qualora i ritardi, derivanti dal verificarsi di un avvenimento ai sensi della suddetta frase 1 superino il periodo di sei (6) settimane e nel caso in cui non sia né possibile né ragionevole modificare il contratto per entrambe le parti, queste ultime sono esonerate dagli obblighi di fornitura della Prestazione indicata nell’incarico. Il Partecipante è tenuto versare il corrispettivo in proporzione alla parte delle Prestazioni già fornita da VES. In tale evenienza sono esclusi i diritti al risarcimento del danno.
15. Forma
Per tutti gli accordi, le integrazioni e le modifiche, pattuiti tra VES e il Partecipante, è necessaria la forma scritta, salvo diversamente stabilito nel relativo incarico e nelle presenti CGC.
16. Data mining
VES si riserva espressamente l’utilizzo dei propri contenuti per l’attività di estrazione commerciale di testi e dati ai sensi del § 44b UrhG (Legge tedesca sul diritto d’autore). Per acquisire il relativo diritto di utilizzo rivolgersi a datenschutz@vogel.de.
17. Promozione della propria attività
A VES e alle società collegate ai sensi dei §§ 15 e segg. AktG (Legge tedesca sulle S.p.A.) è consentito utilizzare, senza alcun corrispettivo e anche successivamente alla cessazione della durata contrattuale, i risultati dei lavori o gli estratti degli Eventi nonché il nome e il marchio del Partecipante per finalità promozionali della propria attività, in particolare a titolo referenziale.
18. Procedura di risoluzione per le controversie dei consumatori
VES non è né disposta né tenuta a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie davanti a un organismo di conciliazione per i consumatori.
19. Luogo di adempimento, foro competente e clausola di separabilità
19.1. Luogo di adempimento è Würzburg.
19.2. Foro competente per tutte le controversie che verranno in essere tra VES e il Partecipante è Würzburg, qualora il Partecipante sia un imprenditore commerciale, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
19.3. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della Convenzione delle Nazioni Uniti sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili. Nel caso in cui il Partecipante sia un consumatore, quanto sopra trova applicazione soltanto nella misura in cui il consumatore non venga privato della tutela garantitagli dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato in cui ha il proprio domicilio abituale.
19.4. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC fossero o divenissero invalide o nulle, resta salva la validità delle restanti disposizioni delle presenti CGC. Ciò vale anche per le lacune contrattuali.
19.5. L’invalidità di singole disposizioni delle presenti CGC non pregiudica, per il resto, la validità dell’incarico.
